1. Il dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 1 è nominato tra i dirigenti superiori del Corpo secondo le modalità e i criteri previsti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, e fino all'istituzione di un ruolo dei dirigenti generali del Corpo di polizia penitenziaria, alla Direzione di cui all'articolo 1 può essere preposto un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria.